Via libera all’utilizzo dei permessi 104 e del congedo straordinario anche per assistere i parenti del partner nell’unione civile, nel settore privato. Parola di Inps, che con l’ultima circolare emanata ha aperto la strada dei caregivers per l’assistenza disabili anche alla parentela delle parti unite civilmente (non solo tra le due metà dell’unione, come è già ora).

Si tratta della circolare Inps n° 36 del 07-03-2022, “Permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore dei lavoratori del settore privato. Concessione agli uniti civilmente. Riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile”.

 

Permessi 104 e congedo straordinario: cosa sono

L’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge. Sono i famosi Permessi 104. 

Inoltre, Il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

 

Permessi 104 e congedo straordinario: le nuove regole

I passi in avanti, con l’ultima circolare del 7 marzo 2022, diventano due: il diritto a usufruire dei permessi di 3 giorni ex legge 104 e del congedo straordinario retribuito, per quanto riguarda il settore privato, sarà anche riconosciuto per l‘assistenza dei parenti dell’altra metà dell’unione civile.

Al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comunque comparabili (uniti civilmente e coniugi), stando a quanto riportato dall’Inps, va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione.

Di conseguenza, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi 104 va riconosciuto:

  • all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione,
  • anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito.

Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

Resta fermo il rispetto del grado di affinità normativamente previsto.