In attesa dell’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE che arriverà a gennaio 2022, dal 1° luglio 2021 parte l’assegno temporaneo per i nuclei con figli minori (previsto dal D.L. n. 79/2021), che varrà in media 674 euro per ciascun figlio da luglio a dicembre 2021 e sarà limitato:
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alle famiglie con calcolo ISSE fino a 50000 euro
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che non accedono agli assegni per il nucleo familiare (ANF)
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sono residenti in Italia
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sono soggetti alle imposte sul reddito in Italia
ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI
A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che NON abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, nello specifico lavoratori autonomi, disoccupati non percettori di ammortizzatori sociali e incapienti, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile il cui importo, che va da un minimo di 30 euro ad un massimo di 217,8 euro, è determinato in base all’indicatore ISEE (che potete richiedere agli uffici del CAAF Cgil; e in relazione al numero dei figli minori.
Per accedere all’assegno temporaneo per figli minori a carico occorre, oltre ad avere determinati requisiti soggettivi, di residenza e cittadinanza, possedere un indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a 50 mila euro.
La domanda per l’assegno va presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato INCA CGIL , a partire dal 1° luglio 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Il beneficio è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni e dai comuni. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.
ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di lavoratori dipendenti del settore privato o percettori di alcuni redditi assimilati.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato INCA CGIL .
L’importo dell’assegno, rilevato in apposite tabelle che hanno validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo, è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo; NON è richiesto alcun indicatore ISEE.
A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, il Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021 riconosce una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.