La NASPI è una prestazione economica mensile a sostegno di chi si trova disoccupato per motivi indipendenti dalla sua volontà. 

Si tratta di un’indennità riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione;
  • possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
  • possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni.

Tuttavia, il Legislatore riconosce l’indennità di disoccupazione anche nelle seguenti ipotesi:

  • lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa;
  • lavoratrici che hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ex articolo 55 del Decreto Legislativo n. 151/2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
  • nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

Il Legislatore con Legge di Bilancio 2022  ha modificato alcuni aspetti della normativa di riferimento per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI:

 

Beneficiari

Per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, sono beneficiari dell’indennità di cui si tratta anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Requisiti di accesso

Il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150/2014;
  • almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Pertanto, non è più necessario il rispetto della condizione delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Con riferimento al requisito delle 13 settimane di contribuzione, l’Inps, con Circolare del 4 gennaio 2022, n. 2, ha espressamente previsto che sono fatti salvi e, quindi, sono considerati utili per l’accesso alla NASpI, i

contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo precedentemente al 1° gennaio 2022 ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI, salvo il caso in cui gli stessi ricadano nel quadriennio di riferimento e siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola.

Misura dell’indennità

La Legge di Bilancio 2022 ha apportato variazioni anche in riferimento alla misura dell’indennità e, più precisamente, al “meccanismo automatico” di riduzione della NASpI.

In particolare, l’indennità di disoccupazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione e non più dal quarto mese.

Inoltre, per i beneficiari che abbiano compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda, la riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.