Nel caso si venga contagiati dal COVID sul proprio posto di lavoro, si ha diritto al riconoscimento dell’infortunio sul lavoro INAIL¹ . L’infortunio, a differenza della “malattia ordinaria INPS”, non viene considerato ai fini del calcolo del periodo di comporto malattia, normalmente non prevede decurtazioni economiche e, in caso di postumi dopo la guarigione, consente il futuro riconoscimento da parte dell’INAIL dell’insorgere di malattie legate al Covid ed eventuali rimborsi spese. Si ha diritto al riconoscimento dell’infortunio anche se il contagio è avvenuto nel percorso casa lavoro (infortunio in itinere)².
In questi casi, all’esito di un tampone positivo, deve essere il medico curante, verificato che il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro o durante il percorso, ad attivare l’infortunio inviando il certificato telematico all’INAIL. Il lavoratore ha poi l’obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro il numero del certificato, data di emissione e giorni di prognosi.
Per i lavoratori del comparto sanitario (medici, infermieri ed altri operatori sanitari in genere delle strutture sanitarie pubbliche e private) e per quelli normalmente più esposti al rischio contagio (lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.)⁷, vi è presunzione semplice di origine professionale del contagio: si presume che il contagio sia sempre avvenuto sul luogo di lavoro e dia quindi diritto al riconoscimento dell’infortunio⁸; deve essere l’INAIL eventualmente, a dimostrare successivamente il contrario.
In caso di infortunio, è utile far patrocinare la pratica dal Patronato INCA CGIL
L’INCA potrà monitorarne lo stato, verificare la correttezza degli importi liquidati dall’INAIL ed assistere nel caso di insorgenza di problemi futuri.
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